È entrato in vigore il Decreto-Legge n. 159/2025 su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025.
Il provvedimento introduce importanti novità per imprese e cantieri, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione, la tracciabilità e la formazione.


Le principali novità

Tracciabilità e fascicolo lavorativo

  • Nasce il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, integrato con la piattaforma SIISL: raccoglie formazione, contratti e competenze, fungendo da “badge digitale” del lavoratore.

  • Nei cantieri in appalto e subappalto arriva il badge di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, anche in versione digitale.

Più vigilanza e ispettori

  • Potenziato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con 300 nuove assunzioni entro il 2028 e più fondi per personale e attrezzature.

  • Cresce anche il contingente dei Carabinieri per la tutela del lavoro, da 710 a 810 unità.

Patente a crediti e incentivi INAIL

  • Le sanzioni per violazioni gravi raddoppiano fino a 12.000 euro.

  • L’INAIL potrà modulare le aliquote premiando i comportamenti virtuosi e escludendo chi ha condanne in materia di sicurezza.

Formazione e DPI

  • Dal 2026 l’INAIL destinerà 35 milioni €/anno a progetti di formazione innovativi (anche con realtà virtuale e aumentata).

  • Nuovi standard per i Sistemi di Gestione della Sicurezza (UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024).

  • Contributi per PMI che adottano DPI intelligenti e sistemi di monitoraggio avanzato.

Sorveglianza sanitaria e prevenzione

  • Le visite mediche diventano parte dell’orario di lavoro (escluse quelle preassuntive).

  • Obbligo di informare i lavoratori sugli screening oncologici LEA.

  • Linee guida per il tracciamento dei near miss nelle imprese con più di 15 dipendenti.

Scuola e PCTO

  • Estesa la copertura INAIL anche agli infortuni in itinere per gli studenti in alternanza scuola-lavoro.

  • Vietate attività ad alto rischio per gli studenti ospitati dalle imprese.


Decorrenze

Molte misure entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026, tra cui:

  • revisione aliquote INAIL

  • assunzioni INL

  • trasferimenti per la formazione (≥ 35 milioni €/anno)

  • attuazione decreti su spazi confinati, badge, near miss e accreditamento formatori

Le imprese, in particolare del settore edilizio, devono avviare fin da ora gli adeguamenti documentali e organizzativi per allinearsi alle nuove disposizioni.