La Cassazione chiarisce: firma e omissione bastano per configurare la colpa

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 12079/2025) riapre il dibattito sulla responsabilità penale del direttore dei lavori in caso di abusi edilizi. Anche in assenza fisica dal cantiere, il tecnico può essere ritenuto responsabile penalmente, qualora sia dimostrata la sua consapevolezza dell’abuso o la mancata vigilanza pur avendone l’obbligo.

Un chiarimento importante che impone ai professionisti del settore di riconsiderare il concetto stesso di “direzione dei lavori”, e i limiti entro cui si può configurare la responsabilità per condotte omissive.


Il ruolo del Direttore dei Lavori: tra obblighi e responsabilità

Figura chiave nel processo edilizio, il direttore dei lavori ha il compito di:

  • Verificare la conformità dell’opera al progetto approvato

  • Controllare il rispetto delle normative urbanistiche e tecniche

  • Segnalare anomalie e sospendere i lavori in caso di irregolarità

Il riferimento normativo è il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001), che lo individua come garante dell’osservanza delle leggi durante l’esecuzione dell’opera. Ma cosa accade se il direttore risulta formalmente incaricato, pur dichiarandosi assente o inconsapevole?

Il caso: opera abusiva, direttore “assente” e responsabilità contestata

Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda un intervento edilizio abusivo, realizzato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, senza titolo abilitativo. L’opera consisteva nella costruzione di una struttura in muratura completa di copertura.

Il direttore dei lavori, pur indicato nei documenti ufficiali e nel cartello di cantiere, sosteneva:

“Non ho mai esercitato le funzioni di vigilanza e non ho accettato formalmente l’incarico. Il mio nome è stato inserito senza il mio consenso.”

Una tesi fondata sull’idea di nomina fittizia.

Tuttavia, le indagini hanno rivelato elementi che smentivano questa difesa:

  • Firme apposte su documenti tecnici

  • Comunicazioni via PEC

  • Nessuna denuncia o dissociazione formale dai lavori

Secondo i giudici, si trattava di un comportamento omissivo penalmente rilevante, sufficiente per configurare una collaborazione silente all’abuso edilizio.

La sentenza: la responsabilità va oltre la presenza fisica

Con la sentenza n. 12079/2025, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna del direttore dei lavori, ribadendo alcuni concetti chiave:

  • Non è necessaria la presenza fisica in cantiere per configurare la colpa

  • La condotta omissiva (mancato intervento o mancata denuncia) può bastare

  • La responsabilità può fondarsi su prove indiziarie gravi, precise e concordanti

  • La firma su atti tecnici, il silenzio durante i lavori o la mancata revoca dell’incarico sono elementi sufficienti a provare la consapevolezza

Il principio stabilito è che chi accetta un ruolo di controllo deve esercitarlo attivamente. Il mancato esercizio dei poteri di vigilanza equivale a colpa professionale.


Le implicazioni per i tecnici

Questa sentenza ha implicazioni rilevanti per tutti i tecnici incaricati della direzione lavori:

  • Attenzione alle nomine: ogni incarico, anche se ritenuto “formale”, può generare responsabilità reali

  • Dissociarsi sempre per iscritto da lavori irregolari

  • Vigilare attivamente, soprattutto in aree vincolate o sensibili

  • Conservare documentazione che attesti le attività svolte (o non svolte)

La Cassazione rafforza un concetto già presente nella giurisprudenza: la responsabilità del direttore dei lavori non si esaurisce nella firma, ma si estende a ciò che fa (o non fa) in relazione ai lavori.

In un settore dove l’abuso edilizio può portare a gravi conseguenze legali, i tecnici sono chiamati a esercitare il proprio ruolo con piena consapevolezza, trasparenza e rigore professionale.