
La revisione prezzi in edilizia è uno strumento essenziale che consente alle imprese coinvolte in appalti pubblici di fronteggiare le oscillazioni del mercato, evitando di essere penalizzate dai rincari dei materiali.
Per garantire l’efficacia di questo strumento, sono stati istituiti fondi dedicati e definite regole specifiche, più volte aggiornate per correggere criticità e velocizzare le procedure.
Revisione prezzi secondo il Correttivo Appalti
L’urgenza di velocizzare i meccanismi di revisione è emersa con forza durante la crisi energetica e geopolitica, aggravata dal conflitto in Ucraina, che ha generato un’impennata dei costi dei materiali edili. I prezzi contrattuali iniziali non erano più sufficienti a coprire i costi reali, riducendo drasticamente i margini delle imprese.
Il Ministero delle Infrastrutture (Mit) ha monitorato l’andamento dei prezzi e stabilito i criteri per determinare gli importi da riconoscere alle imprese. La rilevazione, complessa e soggetta a rettifiche (come quella di gennaio scorso), prevede un iter in cui le imprese inoltrano la richiesta di compensazione alle Stazioni Appaltanti, le quali la trasmettono al Mit. Quest’ultimo eroga le somme, che vengono poi liquidate alle imprese.
Il Correttivo al Codice Appalti, in vigore dal 31 dicembre 2024, ha introdotto un automatismo nei contratti, accelerando i tempi per l’adeguamento dei prezzi.
Le nuove clausole permettono la revisione automatica quando si verificano determinate condizioni, garantendo alle imprese un adeguamento senza modificare l’impianto contrattuale.
Per i lavori (nuove costruzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie), se la variazione del costo dell’opera supera il 3% (in aumento o in diminuzione), rispetto all’importo iniziale del contratto, l’impresa può ottenere una revisione pari al 90% della quota eccedente tale soglia.
Negli appalti di servizi, invece, nulla è cambiato: la revisione si attiva per variazioni superiori al 5%, nella misura dell’80% della parte eccedente.
Revisione prezzi: il nodo della retroattività
Il giorno successivo all’entrata in vigore del Correttivo, la Legge di Bilancio 2025 ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 le misure previste dal Decreto Aiuti, inizialmente in scadenza a fine 2024.
Approvato nel 2022, il Decreto Aiuti ha stanziato 11 miliardi di euro fino al 2026, potenziando il Fondo per l’adeguamento dei prezzi.
La stessa Legge di Bilancio ha chiarito che i prezzari aggiornati annualmente potranno essere applicati sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi di gara (al netto dei ribassi).
Nel maggio 2025, il Decreto Infrastrutture ha inoltre stabilito che, in assenza delle risorse previste dal Decreto Aiuti, si potrà richiedere la compensazione secondo le modalità del Correttivo Appalti.
Tuttavia, l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha rilevato che il decreto non poneva limiti temporali all’applicazione della revisione al ribasso, creando il rischio di effetti retroattivi dannosi. Per questo ha proposto, tramite emendamento, di circoscrivere l’ambito temporale della misura.
Dal 2025 revisione anche al ribasso, ma non retroattiva
Approvato definitivamente ieri dal Senato con 104 voti favorevoli, 67 contrari e 1 astenuto, il Decreto Infrastrutture ha accolto la richiesta dell’ANCE: la revisione al ribasso non sarà retroattiva.
Le Stazioni Appaltanti potranno quindi effettuare ricalcoli sia al rialzo che al ribasso solo per i lavori eseguiti o contabilizzati dal 1° gennaio 2025 in poi.
Per le lavorazioni eseguite fino al 31 dicembre 2024, la revisione continuerà ad essere applicabile solo in aumento.