Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto-Legge che ridefinisce i criteri per l’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, intervenendo su una normativa che aveva generato incertezze applicative e contenziosi. Il provvedimento introduce parametri nazionali uniformi e limita la discrezionalità delle Regioni, con l’obiettivo di assicurare omogeneità sul territorio e rispettare gli impegni del PNRR.
La revisione normativa si è resa necessaria dopo la sentenza del TAR Lazio, che aveva annullato il precedente decreto, ritenendo non ammissibile che le Regioni potessero introdurre divieti o restrizioni più stringenti rispetto al quadro nazionale. Il nuovo decreto recepisce tali indicazioni e definisce un sistema più chiaro e vincolante.
Aree idonee su terraferma
Il testo elenca una serie di siti automaticamente considerati idonei agli impianti FER, tra cui:
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Siti di ripotenziamento: aree già occupate da impianti eolici o fotovoltaici, dove si interviene con modifiche o ricostruzioni, purché l’ampliamento non superi il 20% dell’area originaria (escluso il fotovoltaico a terra in aree agricole).
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Aree degradate o dismesse: siti oggetto di bonifica, cave e miniere cessate o abbandonate, discariche chiuse o ripristinate.
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Infrastrutture pubbliche: aree nella disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori ferroviari, delle concessionarie autostradali, nonché beni del demanio militare e dello Stato.
Criteri specifici per fotovoltaico e biometano
Per il fotovoltaico sono inoltre idonee:
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aree agricole entro 350 metri da stabilimenti industriali soggetti ad AIA;
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fasce entro 300 metri dalle autostrade;
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superfici di edifici e pertinenze, aree a destinazione industriale/logistica/direzionale, e invasi idrici o laghi di cave dismesse.
Per gli impianti di biometano risultano idonee le aree agricole entro 500 metri da zone industriali o da stabilimenti con AIA.
Fotovoltaico a terra in aree agricole: restrizioni
L’installazione di fotovoltaico con moduli a terra in zona agricola è ammessa solo in casi specifici: siti di ripotenziamento, cave e miniere cessate o degradate, discariche chiuse, infrastrutture ferroviarie, autostradali e aeroportuali, oppure entro alcune fasce di rispetto da impianti industriali o autostrade.
Sono invece esclusi da tali limitazioni i progetti destinati a Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e quelli finanziati dal PNRR o dal PNC.
Agrivoltaico sempre ammesso in area agricola
Il decreto introduce una clausola di favore per gli impianti agrivoltaici, consentiti in tutte le zone agricole, purché i moduli siano installati a un’altezza tale da permettere la coesistenza con attività agricole o pastorali. Si rafforza così la strategia di integrazione fra produzione energetica e utilizzo agricolo del suolo.
Poteri delle Regioni e limiti nazionali
Le Regioni e le Province autonome avranno 120 giorni per individuare ulteriori aree idonee, rispettando criteri nazionali vincolanti:
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Divieto di divieti generali: non possono essere introdotti blocchi indiscriminati agli impianti FER.
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Limiti sulla SAU: la superficie agricola regionale qualificata come idonea non può essere inferiore allo 0,8% né superiore al 3% della SAU.
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Standard paesaggistici: previste fasce di rispetto inderogabili dai beni culturali e paesaggistici:
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3 km per gli impianti eolici;
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500 metri per gli impianti fotovoltaici.
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Per gli impianti in aree idonee, il parere paesaggistico diventa obbligatorio ma non vincolante e i tempi dell’Autorizzazione Unica sono ridotti di un terzo.
Aree a mare e siti UNESCO
Per l’offshore sono considerate idonee le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo, le piattaforme petrolifere in disuso e una fascia di due miglia nautiche attorno ad esse. Nei porti sarà possibile installare impianti eolici fino a 100 MW.
Nelle zone di protezione dei siti UNESCO saranno ammessi solo impianti rientranti nell’attività libera prevista dall’allegato A del Testo Unico Rinnovabili.
È infine prevista la realizzazione di una piattaforma digitale per monitorare le aree idonee e il consumo di SAU destinata agli impianti.